TAR:Revisione prezzi si applica solo a lavori in esecuzione

Il Tar Lombardia con la sentenza n. 239 del 10 marzo ha stabilito che la revisione prezzi è attivabile soltanto a contratto in corso di esecuzione e non prima della stipula e dopo l’aggiudicazione. Nella sentenza viene fissato che alcuni importanti principi in tema di revisione dei prezzi a seguito dell’aggiudicazione ma antecedentemente alla stipula del contratto.

Oggetto dell’intervento del TAR riguardava un appalto di servizi in cui, a seguito dell’aggiudicazione, l’impresa aggiudicatrice aveva richiesto la revisione dei prezzi in considerazione dell’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti e questo sulla base del disposto di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici.

La norma consente la modifica del contratto in corso di validità quando ciò sia reso necessario da «circostanze impreviste e imprevedibili». La sentenza però esclude che la norma si applicabile al caso esaminato dal momento che l’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti non configura una «circostanza imprevista e imprevedibile per l’amministrazione aggiudicatrice» ai sensi della norma del codice appalti. Semmai, hanno detto i giudici, la fattispecie esaminata potrebbe rientrare nel disposto di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 106 laddove ammette la modifica nel caso di inserimento di apposita clausola nei documenti iniziali di gara. Ma anche sotto questo profilo il Tar ha escluso che si possa agire perché negli atti di gara la clausola non è stata inserita e anzi è espressamente esclusa dal capitolato speciale.

Il TAR esclude la possibilità di procedere alla modifica contrattuale prima della stipula del contratto in quanto «non essendo ancora in essere alcun rapporto contrattuale, non era giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto (ad esecuzione continuata e periodica) già in corso». La sentenza ha chiarito che l’operatore economico può non stipulare il contratto, decorsi i termini di vincolatività dell’offerta, se ritenga che le condizioni ivi previste siano inique, o, nel caso in cui questo sia già stato sottoscritto, può ricorrere al rimedio civilistico della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.