SUPERBONUS 110%:Immobile già beneficiario di contributi ok al superbonus

Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 134 del 21 marzo 2022 che un immobile che ha ricevuto un contributo pubblico puo’ fruizione del 110% purchè con asseverazioni e attestazioni e nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa

Il caso esaminato dall’Agenzia è quello di un condominio danneggiato dal sisma 2009 che ha ottenuto un contributo statale per il ripristino dell’agibilità del fabbricato. Il condominio può accedere al superbonus, a patto però di rispettare i limiti prestazionali richiesti dalla misura agevolativa e cioè di fornire le asseverazioni dei tecnici abilitati avendo come riferimento lo stato dell’edificio “ante-lavori”.

A seguito del sisma del 2016, è emersa da una perizia una carenza strutturale dello stabile. Più di recente, i condomini hanno deciso di effettuare dei lavori di demolizione e ricostruzione e di fruire delle detrazioni del superbonus.

Il condominio chiede, quindi, se il principio per cui le agevolazioni fiscali sono fruibili “solo per la parte eccedente il contributo statale” (come da Risoluzione 28/2021) debba riferirsi:
– solo all’ipotesi di contemporanea erogazione dei contributi e delle detrazioni edilizie per lo stesso intervento, ovvero nel caso in cui l’agevolazione per la ristrutturazione vada a finanziare interventi che hanno già beneficiato di contributi da sisma;

– o se valga in tutti i casi in cui siano stati erogati contributi per la ricostruzione.
 
L’Agenzia ritiene che i condomini che vogliono effettuare lavori di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico di un edificio per il quale hanno già beneficiato di contributi in occasione del sisma 2009, possano fruire anche del superbonus non essendo precluso l’accesso a entrambe le agevolazioni.

I condomini dovranno però ottenere l’asseverazione in riferimento allo stato dell’edificio precedente ai lavori per i quali si chiede il bonus.

Ai fini del conseguimento dei limiti prestazionali, infatti, l’Agenzia ricorda che il Decreto Rilancio (articolo 11, comma 3, Dl n. 34/2020) prevede, per gli interventi di efficienza energetica, l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della congruità delle spese e per gli interventi antisismici (successivo comma 4) l’asseverazione della riduzione del rischio sismico da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo.

L’istante quindi, in presenza delle asseverazioni e delle attestazioni citate, e nel rispetto degli altri requisiti indicati dalla disciplina agevolativa, potrà fruire del superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma, senza sottrarre dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in occasione degli interventi realizzati a seguito del sisma del 2009.