CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA: Crisi d’impresa automatizzata

Il prossimo 16 maggio entrerà in vigore il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Ccii), che porta l’emersione della crisi non solo a un livello di anticipata e tempestiva rilevazione ma anche ad un automatismo gestito da algoritmi.

Infatti l’art. 25-undecies del Ccii, istituisce il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione automatici, così da rendere immediata e quasi, appunto, automatizzata la gestione del mantenimento in vita delle imprese. Se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30 mila euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. che l’imprenditore comunicherà ai creditori interessati avvertendoli che entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono manifestare il loro dissenso. La nuova piattaforma prevista per la composizione negoziata della crisi (art. 13) renderà disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consentirà all’imprenditore di condurre il test pratico (comma 2), per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Queste sono solo alcune delle novità apportate dallo schema di decreto modificativo, ormai in dirittura, predisposto dalla commissione Pagni bis e fatto proprio dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell’economia.

Il nuovo codice fornisce anche una nuova nozione di crisi al fine di rendere coerenti le disposizioni che definiscono gli assetti organizzativi secondo l’art. 3 del Ccii (dlgs 14/2019). Secondo l’art. 2 lett. a) del Ccii, infatti, per crisi si dovrà intendere “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Viene così definito l’arco temporale in analogia anche al principio Isa 570 in tema di revisione legale e compatibile alla direttiva comunitaria. La nuova definizione ricomprenderà ogni difficoltà, di tipo sia economico sia finanziario, e la inquadrerà in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal codice e dal documento dell’ottobre 2019 emanato dai commercialisti. Essa viene ritenuta, secondo la relazione di accompagnamento, maggiormente idonea ad intercettare le situazioni di effettivo squilibrio che richiedono il pronto intervento da parte dell’imprenditore. Una programmazione finanziaria che aumenta l’attenzione ma anche i rischi di monitoraggio già previsti dalle nuove e più stringenti regole degli assetti organizzativi ex art. 3 Ccii.

Il nuovo art. 5 bis stabilirà l’accesso tempestivo alle informazioni utili a comprendere lo stato di salute dell’impresa e a gestire la lista di controllo. Nei siti internet del Mingiustizia e del Mise saranno pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti e disciplinati dal Ccii e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni saranno inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d’impresa e dovranno essere facilmente accessibili e di agevole consultazione.

E’ prevista anche una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che dovrà contenere indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. La norma recepisce le novità derivanti dall’abrogazione degli Organismi di composizione negoziata della crisi d’impresa (Ocri) e della composizione assistita della crisi, voluti dalla Commissione Rordorf, anche per rendere compatibili le novità che riguarderanno il nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dall’articolo 64-bis del Ccii (comma 1, lettera b), attuativo, dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva comunitaria.