ANAC: Centro Direzionale Sicilia

L’ANAC con delibera n. 794 del 6 dicembre 2021 ribadisce che i commissari di gara non possono essere nominati prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

ANAC ritorna sulla procedura seguita dalla Regione Sicilia nel concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo Centro Direzionale, per un importo pari a 425 milioni di euro, ribadendone la non conformità, a seguito di una nuova indagine sugli atti.

In particolare, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la comunicazione del 14 marzo 2022, ha ribadito che la procedura non è conforme, sottolineando che la nomina della Commissione di concorso non può essere precedente alla data fissata per la scadenza delle offerte previste nel bando. Si tratta infatti di una violazione della normativa esistente, la quale prevede che i commissari vanno nominati dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, proprio per garantire il loro anonimato. 

Il RUP avrebbe motivato la procedura specificando che fosse volontà della SA prevenire eventuali conflitti d’interesse prima della fase finale del concorso, con rallentamenti di tempi e necessità di riavviare eventualmente tutto l’iter.

Secondo ANAC la nomina anticipata non è una soluzione percorribile: anzi, la previa conoscenza dei commissari potrebbe influenzare la decisione di partecipare alla gara, oltre che agevolare la predisposizione dell’offerta. Per altro, una situazione del genere potrebbe anzi porre un operatore già nella posizione di conflitto d’interesse, portandolo ad astenersi dal partecipare alla gara, con ricadute in tema di libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza.

L’ANAC suggerisce alla Regione Sicilia una soluzione maggiormente garantista, consistente nella conoscibilità del nome dei concorrenti da parte dei commissari, nella fase di accettazione dell’incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

In questo modo si configurerebbe un onere di astensione del commissario in caso di conflitto d’interessi con un operatore, che possa derivare anche da pregressi rapporti lavorativi, senza che si verifichi la mancata partecipazione (o esclusione) dell’operatore.