ANAC: Basta con le proroghe

Nel documento del 2 febbraio 2022 ha chiarito che la materia dei contratti pubblici è «ad alto rischio corruttivo» e le stazioni appaltanti devono adottare misure specifiche di prevenzione. Ricordiamo che il documento orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 per i responsabili dei piani anticorruzione, dedicando un importante focus, articolato in più parti, alla materia dei contratti pubblici.

L’Anac chiede soprattutto di prevedere «calibrate adeguate misure preventive» sulla base di «indicazioni relative alle tipologie o fasi di processo che si sono dimostrate, sia dall’analisi dei precedenti giudiziari sia dall’esame delle irregolarità riscontrate dagli uffici di vigilanza, le più permeabili al rischio corruttivo».

Attenzione particolare viene posta agli affidamenti diretti che nella legislazione semplificatoria del Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) sono aumentati a dismisura soprattutto nel settore dei servizi e delle forniture. L’ANAC ha posto l’accento sul fatto che sono emersi casi in cui si sia ricorso a questo istituto ritenendo erroneamente che la concorrenza non vi fosse, o perché ci si è ancorati ad un oggetto dell’appalto estremamente specifico quando invece poteva esserlo meno pur rispondendo in modo adeguato alle esigenze dell’ente.

Ulteriore attenzione agli affidamenti diretti «per estrema urgenza» perché «non sono purtroppo infrequenti i casi in cui le ragioni di estrema urgenza addotte siano in verità imputabili alla stazione appaltante così come casi in cui l’oggetto degli interventi in estrema urgenza sia stato esteso anche a ciò che poteva invece essere affidato con procedura ordinaria senza alcuna compromissione dell’azione amministrativa».

Altro punto sottolineato dall’ANAC riguarda l’esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara, perché «una esecuzione difforme dall’impegno assunto e valutato in sede di gara premiando l’offerta ricevuta come la migliore, rappresenta una surrettizia violazione della concorrenza e una alterazione postuma dei presupposti che hanno portato a ritenere quella offerta come la più vantaggiosa».

Altro profilo da tenere in considerazione è quello della limitazione della concorrenza mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di esecuzione non giustificati e questo perché va tenuto presente «l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti ed una prestazione congrua rispetto alle effettive esigenze».

Con riguardo al ricorso di proroghe e rinnovi non consentiti, spesso per contratti originari sottoscritti anche senza una previa procedura ad evidenza pubblica, che avviene per svariati motivi, tra cui in primis carenza di programmazione, nonché ritardi o errori nella predisposizione e pubblicazione degli atti di gara.

Altro punto evidenziato dall’ANAC riguarda il problema della valutazione errata della congruità dell’offerta che «dovrebbe essere svolta in modo rigoroso al fine di evitare l’aggiudicazione ad un operatore economico che non sia in grado di eseguire le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto richiesto dalla stazione appaltante nei documenti di gara ma anche allo scopo di non utilizzare la stessa come strumento per favorire un determinato operatore economico».

Cosi’ come la valutazione dell’offerta sulla base di criteri impropri: bisogna aggiudicare il contratto «applicando criteri obiettivi, esposti negli atti di gara, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per effettuare un raffronto oggettivo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa».