SICUREZZA SUL LAVORO: Obbligo formazione datore di lavoro

La conversione in legge (17 dicembre 2021, n. 215) del decreto Fisco-Lavoro ha ampliato le disposizioni che dovranno essere rispettate per non incorrere in sanzioni, e soprattutto estende i presidi di controllo sul territorio per individuare subito chi non rispetta le regole. 

Le novità principali interessano soprattutto il datore di lavoro, che da oggi avrà l’obbligo di frequentare percorsi di formazione in prima persona. L’altro aspetto in evidenza riguarda la figura del preposto, che acquisisce un nuovo ruolo con doveri e responsabilità da rispettare tassativamente. 

L’obbligo è su menzionato già in vigore a tutti gli effetti, anche se si attende entro il 30 giugno prossimo l’accordo Stato-Regioni per definire durata dell’attività, contenuti minimi da trattare e modalità di formazione e verifica finale. 

La nuova legge vede modificare del tutto il ruolo del preposto. Non piu’ un mero incaricato (poteva essere anche un lavoratore) di vigilare sul controllo del rispetto delle regole da parte dei colleghi ma ora una figura investita di autorità.

Avrà il diritto-dovere di fermare l’attività in caso di rischi per la salute dei lavoratori. Dalla mancata adozione di presidi di protezione individuale all’utilizzo di macchinari e strumentazioni non a norma, fino all’assenza di documentazione prevista per legge. Si precisa che dovrà necessariamente bloccare l’attività, altrimenti ne risponderà direttamente in caso di controlli o peggio ancora incidenti. 

A svolgere l’incarico di preposto sarà ancora uno dei lavoratori, nominato formalmente nelle diverse attività lavorative e anche comunicato al datore di lavoro committente nei casi di contratto d’appalto, d’opera e di somministrazione. Sarà preposto anche colui che non ricevere una formale nomina….si può essere preposti “de facto”.

Dunque avrà:

  • l’onere del controllo attivo sull’attività;
  • l’obbligo di partecipare ad attività formative. Che però rispetto alla normativa precedente richiede un aggiornamento ogni 2 anni anziché ogni 5. 

Chi non rispetta le regole rischia di passare guai. Nello specifico:

  • arresto da 2 a 4 mesi e multa da 1500 a 6000 euro se non individua il preposto
  • arresto da 2 a 4 mesi o multa da 1.474,21 a 6.388,23 euro se non è in regola con aggiornamento e formazione del proposto

Arresto fino a 2 mesi o una multa da 491,40 a 1474,21 euro in caso di mancato svolgimento del proprio compito. 

Si precisa che la sospensione dell’attività lavorativa può riguardare anche irregolarità nella documentazione per la sicurezza prevista dalla legge.

Le sospensioni che potranno comportare direttamente la sospensione dell’attività sono:

·        Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

·        Mancata formazione ed addestramento;

·        Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

·        Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

·        Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS). 

Vengono anche ampliate dalla nuova normativa le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza. Prevista un presidio ancora maggiore su tutto il territorio nazionale, in coordinamento, a livello provinciale con le ASL.