CONSIGLIO DI STATO: La valutazione dei requisiti professionali

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 366/2022, ha ribadito che una stazione appaltante, nell’aggiudicazione di un servizio, è tenuta a valutare tutte le attività elencate nella documentazione fornita dal concorrente.

Oggetto del ricorso presentato da un’amministrazione comunale era la riforma della sentenza del TAR Campania, sez. staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1943/2020.

Piu’ precisamente il Comune aveva indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), per l’affidamento di alcuni servizi di gestione all’interno di un porto turistico. La lex specialis prevedeva la regolare iscrizione alla Camera di commercio per attività di servizi analoghi all’oggetto dell’appalto: secondo uno dei concorrenti, la società risultata aggiudicataria dell’appalto non li avrebbe posseduti, come emergeva dalla lettura della visura camerale. Il TAR aveva confermato questa tesi, sul presupposto che fosse emersa dagli atti “una marcata divergenza tra l’oggetto sociale della società controinteressata e l’attività, concretamente esercitata dalla stessa”.

Il Consiglio di Stato, invece di tutt’altro avviso: secondo l’amministrazione comunale, il giudice di prime cure non avrebbe considerato l’oggetto sociale dell’impresa aggiudicataria descritto nella visura camerale, per cui avrebbe erroneamente ritenuto che l’attività da questa esercitata non avrebbe potuto considerarsi “attività analoga” rispetto a quella oggetto dell’appalto.

Il Consiglio di Stato ha infatti richiamato il principio secondo cui l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto, va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto. La sentenza di primo grado invece aveva dato rilievo solo a una parte del certificato camerale – in particolare, quello relativa all’attività esercitata nella sola sede legale – anziché operarne una valutazione complessiva e concreta. L’appello è stato quindi accolto, confermando l’aggiudicazione dell’appalto al primo concorrente in graduatoria, che ha dimostrato con la documentazione richiesta dalla lex specialis di essere in possesso dei requisiti professionali.