AGENZIA DELLE ENTRATE: Lavori senza visto e congruità

Per gli interventi in edilizia libera o di importo non superiore a 10 mila euro, se l’opzione è trasmessa all’Agenzia delle entrate nel 2022. Nessun obbligo di ottenere il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese, se sostenute nel dicembre 2021.

Quota del 30% (o del 60%) dei lavori eseguiti al fine di sostenere spese detraibili nella misura maggiorata del 110% commisurata sulla totalità degli interventi e non solo di quelli relativi al superbonus.

L’Agenzia, dopo aver fornito alcune risposte nei recenti incontri con la stampa specializzata, ha provveduto ad aggiornare le risposte a domande frequenti (Faq) su www.agenziaentrate.gov.it al 28/1/2022.

Vediamo quali sono state le risposte:

  • La prima risposta riguarda la situazione di un contribuente che ha sostenuto l’1/12/2021 spese per interventi agevolabili in edilizia libera (o di importo inferiore a 10 mila euro), come indicato dalla lett. b), comma 29, dell’art. 1 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) e che intende esercitare l’opzione per la cessione del credito; il contribuente si è posto il problema di ottenere il visto e l’attestazione di congruità, stante il fatto che l’esclusione indicata è stata inserita in una legge di bilancio, avente decorrenza dal 1° gennaio scorso. L’Agenzia, con una formula estensiva (e, quindi retroattiva) conferma, preliminarmente, che la normativa richiamata è entrata in vigore l’1/01/2022, con riguardo all’esclusione da visto e attestazione di congruità per gli interventi in edilizia libera o sotto i 10 mila euro, ma che nel caso di specie, quindi anche per le spese sostenute nel 2021, i detti adempimenti non sono necessari sempre se la comunicazione di cessione è trasmessa a decorrere dall’1/01/2022.
  • Con una ulteriore quesito si chiede la conferma per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia utile per ottenere la detrazione maggiorata del 110%, ovvero se la commisurazione deve avvenire tenendo conto dell’intervento “complessivamente” considerato (risposta n. 791/2021), con la conseguente possibilità di tenere conto anche delle spese per interventi non agevolati.

L’Agenzia conferma che la percentuale del 30%, da raggiungere entro il 30 giugno prossimo, si rende necessaria al fine di ottenere un prolungamento al 31/12/2022 della fruizione della detrazione del 110% e che, seppure la risposta fosse stata sviluppata in vigenza del previgente comma 8-bis dell’art. 119 del dl 34/2020, si deve ritenere corretto commisurare la detta percentuale all’intervento complessivamente considerato e non solo per i lavori ammessi al superbonus.