MIMS: Sicurezza ponti e viadotti

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha adottato, con il decreto n. 493 del 3 dicembre 2021, le nuove Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, che sostituiscono le Linee Guida allegate al decreto MIMS n. 578 del 17 dicembre 2020.

Il documento illustra una procedura per la gestione della sicurezza dei ponti esistenti, ai fini di prevenire livelli inadeguati di danno, rendendo accettabile il rischio. La metodologia descritta può essere applicata sia ai ponti stradali che a quelli ferroviari, anche se le linee guida declinano nello specifico i dettagli operativi nel caso dei ponti stradali.

La procedura consta di tre parti:

  • censimento e classificazione del rischio;
  • verifica della sicurezza;
  • sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti, ove per ponti e viadotti si intendono le costruzioni, aventi luce complessiva superiore ai 6.0 m, che permettono di oltrepassare una depressione del terreno o un ostacolo, sia esso un corso o uno specchio d’acqua, altro canale o via di comunicazione o una discontinuità naturale o artificiale.

Le linee guida definiscono inoltre la figura del gestore, sulla base dei compiti assegnati all’art. 14 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), comprendenti:

  • manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  • controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
  • rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.

Il gestore, quindi, è identificabile nell’ente proprietario della strada o, per le strade in concessione, nel concessionario; in via generale il rapporto di concessione tra l’ente proprietario ed il concessionario è regolamentato da appositi atti convenzionali.

Nel caso di opere di attraversamento della sede stradale, come ad esempio i cavalcavia si evidenzia il gestore si identifica con il titolare dell’opera d’arte, come regolamentato dall’art. 25 del decreto legislativo n. 285/1992.