CORTE DI CASSAZIONE: Accertamento induttivo finanziamenti soci

Un accertamento induttivo basato sui finanziamenti soci, eseguito in modo irrituale, è legittimo. Lo ha stabilito la sezione quinta della cassazione nell’ordinanza n.1151/2022 del 17 gennaio scorso.

La vertenza tratta di un accertamento induttivo con cui, relativamente all’anno 2006, le entrate avevano ipotizzato maggiori imposte sulla base di finanziamenti soci in modo sistematico e progressivo. I due gradi di merito avevano accolto il ricorso della società ritenendo che non sussistessero i presupposti per l’accertamento induttivo per la regolarità delle scritture contabili; il metodo induttivo, inoltre, era basato su elementi indiziari privi di certezza precisione e concordanza.

La cassazione tributaria ha accolto il ricorso erariale e ritenuto legittimo l’accertamento erariale. La prima osservazione che scaturisce dall’analisi dell’ordinanza, sta nel fatto che, alla base di un finanziamento soci, devono sussistere particolari condizioni che, quando non osservate, giustificano la ripresa fiscale induttiva.

Ricordiamo che l’articolo 11 del dlgs n.385/ 1993 e la deliberazione per il comitato internazionale del credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 sanciscono le condizioni in cui il socio si deve trovare per poter finanziare la società senza che tale operazione venga considerata come raccolta del risparmio (vietata ai soggetti diversi dalle banche, con alcune deroghe).

Tali condizioni sono: a) l’iscrizione al libro dei soci per un arco temporale non inferiore ai tre mesi, b) l’essere titolare di una quota sociale di almeno il 2% del capitale sociale deliberato con l’ultimo bilancio approvato c) che nell’atto costitutivo vi sia apposita clausola che lo preveda. Ai fini strettamente fiscali, deve corrispondere un versamento tracciabile delle somme deliberate ed una capacità e disponibilità dei soci finanziatori.

Nel caso esaminato dalla Corte, è emerso che i soci finanziatori avevano una ridotta capacità finanziaria e reddituale, circostanza che consentiva di ritenere che i finanziamenti effettuati, in realtà, derivassero da ricavi in nero della stessa società. Inoltre altro elemento mancante era una delibera assembleare ed ancora aver effettuato i  versamenti in contanti.