TUSL: Novità in materia di contrasto lavoro irregolare

La conversione in legge n. 215/2021 del D.L. del 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto tra le varie novità al D.lgs. n.81/2008, il nuovo art. 14 che prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato nel caso si rilevi l’irregolarità del 10% dei lavoratori occupati.

Viene stabilito che per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo.

Per potere ottenere la revoca della sospensione è necessario:

  • a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  • d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
  • e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Anche il citato Allegato I è stato integralmente sostituito dal quello nuovo, recante “Fattispecie di violazione” che portano alla sospensione dell’attività imprenditoriale (ai sensi dell’art. 14 comma 1) e gli importi di sanzione aggiuntiva.