Legge delega: Obbligo bandi quota del 30% in caso di aggiudicazione

Tra i 370 emendamenti presentati al disegno di legge, troviamo quello che prevede l’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione una quota pari al trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l’esecuzione del contratto, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici.

Il suddetto emendamento aggiunge al già articolo del Codice degli il seguente Art. 1-bis. (Quota minima nei bandi di gara):

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, fermo restando quanto previsto dall’articolo 47 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026 le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale requisito di ammissione alla procedura, l’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione una quota pari al trenta per cento delle assunzioni, necessarie per l’esecuzione del contratto, a giovani di età inferiore a trentasei anni e a donne lavoratrici.

2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, in sede di presentazione dell’offerta, ogni offerente dichiara se, ai fini della esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia necessario procedere a nuove assunzioni; in caso di dichiarazione positiva indica:

i) il numero delle assunzioni complessivamente necessarie; ii) il numero di assunzioni di giovani di età inferiore ai trentasei anni; iii) il numero di assunzioni femminili.

3. I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalle dichiarazioni di cui al comma 2, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all’importo del contratto, nel rispetto del limite massimo definito dall’articolo 51 del decreto-legge. n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021. I contratti di appalto prevedono altresì che, nel caso in cui l’offerente che ha dichiarato la insussistenza della necessità di procedere a nuove assunzioni nel corso della esecuzione del contratto rilevi tale necessità, sia obbligato ad effettuare la relativa comunicazione alla stazione appaltante, contestualmente assumendo l’obbligo di rispettare le quote definite al comma 1, in tal caso si applicano le sanzioni previste in contratto ai sensi del primo periodo del presente comma.

Nei casi più gravi, ovvero nei casi in cui la stazione appaltante accerti la falsità delle dichiarazioni rese, si applica la sanzione della esclusione dell’operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le stazioni appaltanti prevedono altresì, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, un punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa, comunque non superiore al 5% del punteggio massimo attribuibile nel caso in cui, in sede di offerta, l’obbligo sia stato assunto per una quota percentuale eccedente il minimo; in caso di violazione dell’obbligo assunto nei termini innanzi definiti, se il punteggio aggiuntivo conseguito è stato decisivo ai fini della aggiudicazione del contratto, quest’ultimo deve essere risolto in danno dell’appaltatore e si applica in ogni caso la sanzione della esclusione dell’operatore economico dalla possibilità di partecipare, in forma singola o associata, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni».