Codice dei Contratti: Restauro edifici ecclesiastici con finanziamenti pubblici

Con il parere L’ANAC con  parere del 10 gennaio 2022 e parrocchie ha ribadito che un complesso ecclesiale che effettua interventi di restauro utilizzando finanziamenti pubblici devono applicare il Codice degli appalti e la normativa dei lavori pubblici, come un qualsiasi ente pubblico.

Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel caso di specie, dato che i lavori sono di importo superiore ad 1 milione di euro e sono sovvenzionati direttamente dalla Regione in misura superiore al 50%, la Parrocchia deve applicare il Codice dei contratti pubblici e, in particolare, la disciplina dettata dagli artt. 145 e ss. d.lgs. 50/2016 (“Disciplina comune applicabile ai Contratti nel settore dei beni culturali”) e le pertinenti disposizioni del medesimo decreto, in quanto destinataria di sovvenzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), p. 2), d.lgs. 50/2016.

Esso infatti stabilisce che “Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti: a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui  tali  appalti comportino una delle seguenti attività… 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche”.

Inoltre la stessa normativa si applica ai servizi a essi connessi, a norma dell’art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016, ove di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 dello stesso Codice, e sovvenzionati direttamente dalla Regione nella misura superiore al 50%. Dunque la parrocchia che si è avvalsa del finanziamento oggetto della disamina, dovrà attenersi all’applicazione del codice dei contratti pubblici per l’esecuzione di tutti i lavori, come pure per i vari affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria.