DURC: La congruità in edilizia

Con il D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 è arrivato il decreto sugli indici di congruità in edilizia, per contrastare il lavoro nero e la concorrenza sleale tra le imprese.

Il Sistema nazionale edile ha messo a disposizione per tutto il processo relativo alla Congruità il Portale CNCE_EdilConnect. 

Il sistema CNCE_EdilConnect, tramite il Codice Univoco di Congruità (CUC) associato al cantiere, permette di risalire al costo della manodopera di tutte le imprese, a prescindere dalla Cassa Edile/EdilCassa in cui vengono effettuati i versamenti. Le imprese affidatarie usufruendo dello strumento del simulatore possono stimare il valore dell’importo di manodopera richiesto per soddisfare la verifica di congruità per un cantiere.

Usufruendo dello strumento del  contatore all’impresa appaltatrice può verificare nel tempo l’avanzamento della manodopera denunciata e confrontarla con quella teoricamente prevista, ipotizzando che la manodopera sia distribuita equamente lungo tutta la durata del cantiere. Lo scopo del contatore è informativo, in quanto la verifica di congruità verrà effettuata solo al completamento del cantiere, ma può consentire all’impresa di identificare eventuali anomalie nell’assegnazione della manodopera al cantiere, in tempo utile per poter intervenire.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente. La Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente è quella ove insiste il cantiere.

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva. Nell’ambito dei lavori privati emerge la necessità di maggior trasparenza, tracciabilità, qualità delle imprese. Il D.M. 143 del 25 giugno 2021 ha  a tal fine recepito quanto previsto dal citato Accordo delle Parti Sociali Nazionali.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile/Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

La regolarizzazione nel termine previsto consente il rilascio dell’attestazione di congruità. Nel caso che decorra inutilmente il termine, l’esito negativo della verifica di congruità è comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta, con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. La Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente di conseguenza procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI). In mancanza di regolarizzazione l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata (se di valore complessivo superiore a 70.000 euro) incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on line, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 30 gennaio 2015.