L’articolo 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 introduce l’avvalimento premiale puro, consentendo all’operatore economico di ottenere così un punteggio maggiore nella valutazione della propria offerta tecnica.
Ricordiamo che il quarto comma, prevede che “l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta” e, al successivo dodicesimo comma, specifica che “nei soli casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione”
Non vi è dubbio che si tratta di una disposizione innovativa e la principale innovazione portata dall’art. 104 consiste nella “formalizzazione” dell’avvalimento premiale puro, ovvero quello adottato non esclusivamente a fini partecipativi bensì per permettere all’operatore economico di ottenere un punteggio maggiore nella valutazione della propria offerta tecnica.
Dunque viene superato il divieto, individuato nella precedente giurisprudenza, dell’avvalimento meramente premiale finalizzato esclusivamente alla maggior valorizzazione della propria proposta negoziale (in tal senso Cons. St. V n. 2526/ 2021, TAR Palermo n. 2378/2022 ).
L’ultimo comma dell’art. 104 puntualizza inoltre che, nei soli casi in cui l’avvalimento (come previsto dal comma 4) sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l’impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. In tal modo il legislatore ha confermato l’apertura ad un avvalimento solo premiale, ponendovi delle limitazioni nell’interesse della stazione appaltante.
Il Tar Campania-Napoli, Sez. III, nella sentenza del 4 agosto 2023, n. 4756, afferma che tali disposizioni normative hanno un evidente carattere innovativo, e non interpretativo, per cui non può essere predicata la loro interpretazione retroattiva, estesa anche alle gare già bandite e svolte sotto il regime del pregresso codice appalti questo afferma la sentenza del non può avere efficacia retroattiva, seguendo i principi generali che regolano l’interpretazione delle norme da parte del potere giurisdizionale.