Il T.A.R. Calabria, con la sentenza n. 503/2025 del 14/03/25, ha accolto il ricorso di un offerente escluso da una gara per nullità del contratto di avvalimento. Il requisito del “fatturato specifico” secondo il Collegio non implica la messa a disposizione di mezzi tecnici o risorse future, ma solo l’esperienza pregressa dell’impresa ausiliaria. Una visione che rischia di snaturare il principio dell’avvalimento operativo.
Il fatturato, infatti, non è solo un dato economico, ma attesta la capacità tecnica di eseguire il servizio. Senza l’indicazione concreta delle risorse trasferite, l’avvalimento diventa meramente cartolare, privando la stazione appaltante di reali garanzie.