TAR del Lazio con la sentenza n. 1648/2022 ha affermato che in una gara di appalto è possibile giustificare la presunta anomalia dell’offerta economica anche con riferimento agli accordi di “rebate”; il giudice non può sindacare nel merito tale giustificazione.
La pronuncia si riferisce a quella tipologia di accordi commerciali (di “rebate”) in forza dei quali, al raggiungimento di determinati volumi di fatturato con i principali distributori operanti nel mercato di riferimento, questi ultimi riconoscono all’acquirente sconti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente praticati e ritiene che tali sconti possano essere destinate dai concorrenti che ne beneficiano alla copertura dei costi di commessa e, quindi, utilizzate per giustificare la remuneratività dell’offerta, rientrando tale scelta aziendale in una sfera non sindacabile né da parte della stazione appaltante, né da parte del Giudice amministrativo. I giudici non hanno quindi ritenuto fondata l’eccezione dei ricorrenti per i quali la giustificazione dell’offerta sulla base di un accordo di rebate concerneva profili di convenienza economica esogeni alla commessa, oltre che condizionati al verificarsi di accadimenti ipotetici, futuri e incerti.
Il TAR del Lazio, ha ribadito che la verifica va condotta avendo riguardo esclusivamente agli elementi costitutivi delle offerte e alla capacità delle imprese, tenuto conto della loro organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne, di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto.
Nel merito della vicenda la sentenza ha legittimato l’operato della S.A. escludendo la sussistenza di profili di irragionevolezza nel giudizio di congruità, nel presupposto che la scelta dell’aggiudicataria di destinare alla copertura dei costi di commessa gli sconti ulteriori derivanti dall’accordo con i fornitori non risulta sindacabile perché si fonda su “previsioni contabili che sono tipiche della peculiare organizzazione aziendale di ogni singolo operatore economico”.
Inoltre il TAR del Lazio ha rilevato che, del resto, la formulazione di un’offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e, dunque, su assunzioni e valutazioni necessariamente connotate da opinabilità e elasticità, risultando quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle voci di costo dell’offerta rivenienti dall’esecuzione futura di un contratto ed essendo, quindi, sufficiente che l’offerta medesima si riveli ex ante ragionevole e attendibile.