La Legge di conversione 20 maggio 2022 n. 51 del nel decreto n° 21 del 2022 all’art. 10 bis stabilisce che per l’esecuzione dei lavori per i quali è possibile accedere alle agevolazioni fiscali quali superbonus 110, ecobonus, bonus ristrutturazione e altri se di importo superiore a 516.000 euro, dovrà essere affidata alle imprese in possesso dell’attestazione SOA.
La misura entra in vigore con degli step ben precisi che permetteranno alle imprese e ai contribuenti di adeguarsi all’importante novità.
Ricordiamo che l’art.84 del codice dei contratti pubblici prevede la cosiddetta attestazione SOA, certificazione necessaria per partecipare a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici.
Con tale attestazione le imprese che eseguono i lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso:
- dei requisiti di idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria
- nonchè le capacità tecniche e professionali necessarie per eseguire i lavori.
Dunque a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, per i quali il contribuente intende beneficiare agevolazioni fiscali quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc, dovrà essere affidata alternativamente:
- ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente attestazione SOA;
- ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Quanto appena detto vale da gennaio 2023 fino al 30 giugno dello stesso anno.
Ad ogni modo, sul punto 2, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 e’ condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA all’impresa esecutrice.
Dal 1° luglio 2023, le condizioni per accedere alle detrazioni, anche in sconto in fattura o cessione del credito, diventano ancora più stringenti.
Dal 1° luglio 2023 viene meno la suddetta distinzione.
Le agevolazioni fiscali sui lavori di importo superiore a 516.000 euro, sarà condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione SOA alle imprese: appaltanti o subappaltanti.
Il decreto Ucraina bis prevede delle disposizioni di coordinamento per i lavori già in essere.
Infatti, le novità non si applicheranno ai lavori in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022; data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ucraina bis.
La stessa indicazione vale per i contratti di appalto o di subappalto aventi data certa (art.2704 codice civile) anteriore alla stessa data del 21 maggio.
Trattasi certamente di una novità importante, anche se il limite di 516.000 euro interesserà soprattutto i lavori condominiali. Infatti, per gli immobili condominiali è palesemente più semplice arrivare al suddetto importo