È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 2022, n. 26 il decreto del 24 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero per le Pari Opportunità e per la Famiglia recante “Disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall’investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano”.
Il decreto contiene le disposizioni sull’entità delle risorse disponibili, sulla loro ripartizione e sulla modalità di presentazione domande e gestione degli interventi. Vediamo i dettagli.
L’ammontare delle risorse del PNRR destinate all’investimento «Creazione di imprese femminili» ammontano a 400 milioni di euro, così ripartiti:
- 160 milioni di euro per gli interventi a valere sul Fondo impresa femminile. Queste risorse sono ulteriormente ripartite nel seguente modo:
- 38,8 milioni di euro, destinatI agli interventi del capo II, del decreto del 30 settembre 2021, recante «Incentivi per la nascita delle imprese femminili»;
- 121,2 milioni di euro, destinati agli interventi del capo III, recante «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili»;
- 100 milioni di euro, per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura NITO-ON;
- 100 milioni di euro, per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart&Start Italia.
Le restanti risorse, pari a 40 milioni di euro, saranno impiegate per l’attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, di cui 1,2 milioni di euro verranno utilizzati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.
L’ammissibilità al finanziamento è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali e europee di riferimento. In particolare:
- rispetto del divieto di doppio finanziamento: i programmi e piani di impresa non devono avere ottenuto un finanziamento per gli stessi costi a valere su altri programmi e strumenti dell’Unione europea;
- rispetto del principio sancito dall’art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 di «non arrecare un danno significativo» (principio DNSH) contro l’ambiente;
- concorso al raggiungimento dell’«obiettivo digitale»;
- conformità alle ulteriori disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
Tutte le condizioni verranno verificate dal soggetto gestore in sede di istruttoria delle domande di agevolazione e monitorati nel corso della realizzazione dei programmi.