Nelle ultime faq pubblicate dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili (CNCE) il 15.02.2022, emerge che senza durc di congruità, l’impresa rischia di perdere i benefici delle detrazioni fiscali a seguito dell’entrata in vigore, l’1 novembre 2021 del durc di congruità anche nel settore dei lavori privati per importi oltre i 70mila euro.
CNCE, sottolinea come gli effetti della mancanza della congruità potrebbero indirettamente riflettersi anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti in materia di detrazioni fiscali: l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 dispone infatti che “In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line (…)”.
In questo caso quindi si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 Iettera d) “Casi di diniego della detrazione”, la quale stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di Iavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente”.
Nelle faq si legge che la Cassa Edile/Edilcassa deve rilasciare i codici (CUC e Codice di Autorizzazione) ai committenti individuati dalla norma quali soggetti legittimati alla richiesta dell’attestazione di congruità (cfr. art. 4, comma 1 del DM n. 143/2021). Fermo restando che il sistema CNCE Edilconnect prima della scadenza prevista per la presentazione delle denunce e del relativo versamento mette a disposizione i codici all’impresa affidataria solo laddove l’opera risulti congrua, nel caso in cui il committente si rivolga alla Cassa, il rilascio sarà possibile in tal caso solo laddove l’opera risulti congrua. In caso diverso la Cassa dovrà informare il committente richiedente che il rilascio sarà possibile solo dopo la data di scadenza dei versamenti, a carico dell’impresa affidataria, propedeutici al rilascio di un’attestazione di congruità.
Il Sistema CNCE_EdiIconnect attualmente provvede all’invio mensile di un riepilogo alle imprese affidatarie degli appalti inseriti nel sistema, contenente tutte le informazioni relative allo stato dell’appalto, ai cantieri conclusi per i quali non sia richiesta l’attestazione e ai dati relativi al contatore di congruità.
Nel caso di consorzi ex art. 45, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 CNCE precisa che, salvo il caso in cui i consorzi di cui alla fattispecie richiamate alle lett. b) e c) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e Iavoro e consorzi stabili) eseguano essi stessi i Iavori oggetto del contratto d’appalto, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l‘impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Ai fini dell’individuazione dell’impresa affidataria, la norma di cui sopra dovrà leggersi in combinato disposto con l’art. 48 , comma 7 (secondo periodo) del D.Lgs. n. 50/2016.
Le Casse Edili/Edilcasse in caso di scostamento tra costo complessivo dell’opera e costo dei lavori edili, potranno procedere agli accertamenti del caso, per evidenziare eventuali criticità.
Inoltre previsto all’art. 5, comma 4 del DM n. 143/2021 è necessario indicare il direttore dei lavori. Qualora il committente non abbia proceduto alla nomina del direttore dei lavori stesso, sarà consentita l’indicazione del referente tecnico dell’impresa, che comunque non sarà legittimato.
Nel caso di lavoratori distaccati da imprese di paesi convenzionati con l’Italia (Francia, Germania, Austria, Rep. San Marino) sussiste l’esonero dall’iscrizione in Cassa alla luce degli accordi di reciprocità, per cui l’ambito di riferimento è l’art. 5, co. 5 del DM che prevede la possibilità di giustificare costi non registrati in Cassa attraverso l’esibizione di “documentazione idonea” che potrebbe essere costituita anche dalle fatture attestanti il costo del lavoro.