La Corte di Cassazione con l’ordinanza 8 febbraio 2022, n. 4079 si è espressa sulla regolarità contributiva dell’impresa per rendere esecutivo un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio
Oggetto del ricorso alla Corte era se un condominio può opporsi al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale per non aver pagato il corrispettivo pattuito con una società, sostenendo la nullità del contratto di appalto per non aver ricevuto il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Piu’ precisamente un’impresa propone ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale, confermata dalla Corte di Appello, che aveva accolto il ricorso presentato da un condominio in opposizione ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo relativo al corrispettivo per i servizi offerti dall’impresa al condominio stesso.
Nei due gradi di giudizio, i giudici avevano confermato le ragioni del Condominio che aveva sostenuto la nullità del contratto intercorrente tra le parti perché l’impresa non aveva consegnato il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).
I giudici di primo e secondo grado avevano osservato che, in mancanza del DURC per il periodo a cui si riferivano le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, non poteva che configurarsi una responsabilità solidale del Condominio insieme all’impresa appaltatrice per la irregolare posizione contributiva e fiscale dei dipendenti di quest’ultima, sicché del tutto legittimamente il Condominio aveva sospeso il pagamento del corrispettivo, facendo applicazione del principio di cui all’art. 1460 del codice civile.
La Corte di Appello, rigettando il ricorso dell’impresa, ha aggiunto che la produzione relativa al DURC da parte dell’impresa doveva ritenersi insufficiente, non avendo essa allegata la documentazione proveniente dalla sede centrale dell’INPS e/o da tutte le sedi competenti a conoscere delle posizioni assicurative sul territorio.
Avverso le decisioni dei primi due giudici l’impresa ha proposto ricorso in Cassazione rilevando che:
- le parti avessero regolarmente sottoscritto un contratto di appalto;
- che il Condominio non avesse richiesto la documentazione attestante la sua regolarità contributiva e previdenziale;
- che l’impresa stessa non avesse mai fornito il Durc;
- che in atti non risultasse un DURC in regola (nel mentre era stata depositata la dichiarazione di regolarità sia contributiva che previdenziale, rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL).
L’impresa evidenziava che non era tenuta ad assolvere l’obbligo di munirsi del DURC in quanto il Condominio non esercita attività di impresa e non è dotato di personalità giuridica. In ogni caso, la presenza di un DURC in regola, seppure successivo al tempo dell’emissione delle fatture, l’avrebbe pienamente legittimata a vedersi accreditata la somma richiesta e non contestata, con la conseguente errata applicazione, nella fattispecie, del citato art. 1460 del codice civile.
La Corte di Cassazione in via preliminare ha osservato che nella vicenda oggetto di controversia, ricorre il caso di appalto di servizi concluso tra un Condominio ed un’impresa, in cui il primo è appaltante-committente (ovvero, comunque, datore di lavoro) ed alla stregua della disciplina in materia e degli scopi dalla stessa tutelati circa la necessità della verifica della legittima posizione contributiva e previdenziale dei dipendenti della ditta appaltatrice e della conseguente configurabilità della responsabilità solidale tra appaltante e la stessa appaltatrice, è indubbio che l’impresa (oggi ricorrente) era tenuta alla presentazione del DURC.
A sostegno di questa tesi, i giudici hanno rilevato un verbale di accertamento a carico del Condominio, in applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003. Questo comma prevede:
((…)) In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
Obiettivo della norma è incentivare il corretto utilizzo dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore.
La logica della solidarietà tra l’appaltatore ed il committente, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussista solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi.
Di pari passo l’amministratore di condominio è tenuto a chiedere alle aziende tutti i documenti necessari a dimostrare la loro regolarità a livello legale e di tutela della sicurezza dei dipendenti e il DURC è proprio uno dei documenti principali da esigere per capire se un’impresa di pulizie è idonea ad operare all’interno del condominio. Ricordiamo che il DURC è la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l’effettività dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all’INPS e all’INAIL.
La Cassazione su questi presupposti ha confermato la decisione della Corte di Appello che, avendo accertato l’inidoneità e, comunque, l’insufficienza della documentazione prodotta rispetto al completo assolvimento dell’obbligo della presentazione del DURC, ha ritenuto legittimamente operante e, quindi, applicabile l’art. 1460 del Codice Civile, perché – a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell’impresa e, quindi, dell’esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del d. Igs. n. 276/2003, rischio poi concretizzatosi attraverso l’elevazione del verbale di accertamento Inps notificatogli per la violazione di detta norma – il Condominio stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia, non sortendo, al riguardo, efficacia le fatture dalla stessa emesse.