Il TAR Puglia con la sentenza n. 691/2023 conferma che è il consorzio stabile e non ciascuna delle singole consorziate ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e quindi a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti di partecipazione
Va cosi’ a consolidarsi sempre più l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e quindi a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti di partecipazione, secondo il principio del c.d. “cumulo alla rinfusa“.
Orientamento che viene anche confermato dall’art. 67 del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici), in vigore dal 1° aprile 2023 e che sta diventando un punto di riferimento nell’estensione delle sentenze in materia di affidamenti pubblici.
Nella la sentenza n. 691/2023 del TAR Puglia (particolarmente corposa nei riferimenti normativi, come già avvenuto di recente con la sentenza del TAR Campania n. 2390/2023), il giudice amministrativo ha confermato che, anche se la consorziata designata per l’esecuzione dei lavori non è in possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal disciplinare di gara, basta che lo sia il consorzio stabile, in ossequio al c.d. “cumulo alla rinfusa”, a dover essere in possesso dei predetti requisiti.
Si ricorda che sulla natura del consorzio stabile, il TAR ha precisato che sono definiti tali i consorzi che operano nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni attraverso l’istituzione di una comune struttura d’impresa: si tratta, quindi, di aggregazioni durevoli di soggetti imprenditoriali, che nascono da un’esigenza di cooperazione e assistenza reciproca e che, agendo come un’unica impresa, si accreditano all’esterno come soggetto distinto rispetto ai singoli consorziati.
Sono operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, che operano in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, giovandosi quando necessario, senza ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cd. “cumulo alla rinfusa”.
Deve quindi osservarsi che il consorzio stabile, operando in base a uno stabile rapporto organico con le imprese consorziate, può giovarsi dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle predette secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”, che consente al consorzio di provare il possesso dei requisiti anche attraverso quelli delle consorziate. Pertanto, l’interpretazione restrittiva del cumulo alla rinfusa, in quanto circoscritto alla sola disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera, non è condivisibile, anche tenendo conto del carattere pro-concorrenziale del consorzio stabile.
Il TAR dunque nel contenzioso presentato ha quindi confermato il principio secondo cui, nella partecipazione alle gare d’appalto e nell’esecuzione, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti partecipativi (attestazione SOA per categorie e classifiche analoghe a quelle indicate dal bando).
Anche il Consiglio di Stato ha, in più occasioni, chiarito che sono operatori economici dotati di autonoma personalità giuridica, costituiti in forma collettiva e con causa mutualistica, che operano in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, il quale si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del “cumulo alla rinfusa”. Peraltro elemento qualificante dei consorzi stabili è senz’altro la “comune struttura di impresa” da intendersi quale “azienda consortile” utile ad eseguire in proprio, ossia senza l’ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate, le prestazioni affidate a mezzo del contratto.