Come disposto dal decreto “Sostegni ter” (D.L. 4/2022, convertito con mod. Legge 28 marzo 2022, n. 25) dal 27 per cui nei cantieri superiori a 70mila euro che beneficiano dei principali bonus edilizi, è in vigore l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
La norma si riferisce alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.
Si precisa che l’obbligo è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X del D.lgs. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, ecc.).
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E , si precisa che il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Resta fermo che è onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
Inoltre l’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto. Dunque nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
L’Agenzia evidenzia:
- che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori ne della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Inoltre il comma 43-bis stabilisce, sancisce che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Supponiamo che se, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.