L’art. 4 del Decreto Legge n. 13/2022 prevede una nuova prescrizione per poter fruire del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi.
Obiettivo “formazione e sicurezza” per la nuova prescrizione prevista dall’ultimo Decreto Legge che modifica alcune disposizioni previste per la fruizione dei principali bonus fiscali in materia edilizia.
Lo prevede l’art. 4 del Decreto Legge n. 13/2022 che questa volta modifica l’art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) inserendo il nuovo comma 43 -bis che prevede nuovi obblighi per i alcuni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro che vogliono accedere a determinate agevolazioni fiscali.
Soono attenzionati gli interventi di importo superiore a 70.000 euro indicati nell’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TUSL), ovvero:
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Per i suddetti interventi, nel caso di fruizione delle agevolazioni fiscali previste per:
- interventi di riqualificazione energetica e strutturale: superbonus 110% – art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020;
- interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche: bonus 75% – art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020;
- interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19: bonus 60% – art. 120 del Decreto Legge n. 34/2020;
- recupero del patrimonio edilizio: bonus casa 50% – art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
- efficienza energetica: ecobonus 50% – art. 14, comma 1, lettere a), b) e d) del D.L. n. 63/2013;
- adozione di misure antisismiche: sismabonus ordinario – art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti: bonus facciate 90% (fino al 2021) o 60% (2022) – art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici – 16-bis, comma 1, lettera h) d.P.R. n. 917/1986 (TUIR);
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione: bonus mobili 50% – art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013;
- sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili: bonus verde 36% – art. 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Per i lavori indicati nell’allegato X del TUSL di importo superiore a 70.000 euro, le suddette agevolazioni fiscali possono essere riconosciute solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre per il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Per il rilascio del visto di conformità, i soggetti incaricati dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
L’art. 4 del D.L. n. 13/2022 prevede che il suddetto obbligo entri in vigore decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.
Considerato che il D.L. n. 13/2022 è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (quindi entrata in vigore: 26/02/2022), i 90 giorni scattano il 27 maggio 2022 e le nuove disposizioni si applicheranno ai lavori edili avviati successivamente a tale data. Entrata in vigore dal 28 maggio 2022 incluso.