TAR LOMBARDIA: Consorzio stabile – ok avvalimento ad imprese esterne utilizzando i requisiti delle consorziate

Con la sentenza n. 4635 del 16 ottobre 2026, il TAR Lombardia, sede di Milano, ha affrontato il tema dell’avvalimento dell’attestazione SOA da parte dei consorzi stabili, chiarendo che questi possono mettere a disposizione di imprese esterne la propria qualificazione anche quando sia stata ottenuta attraverso i requisiti delle consorziate.

Secondo i giudici, questa possibilità non costituisce un avvalimento “a cascata”, poiché i requisiti delle imprese consorziate concorrono direttamente alla qualificazione del consorzio in virtù del rapporto consortile.

La controversia nasce dall’esclusione di un’impresa da una gara di lavori pubblici poichè  aveva stipulato un contratto di avvalimento con un consorzio stabile, che le aveva messo a disposizione la propria attestazione SOA.

L’esclusione era stata motivata dal fatto che il consorzio ausiliario non aveva dimostrato di aver acquisito direttamente i requisiti oggetto dell’avvalimento, essendo questi riconducibili alle imprese consorziate.

Il TAR ha ritenuto illegittima tale esclusione, precisando che la qualificazione dei consorzi stabili può derivare dal cosiddetto “cumulo alla rinfusa”, ossia dal meccanismo che consente di utilizzare i requisiti posseduti dalle singole consorziate ai fini dell’ottenimento dell’attestazione SOA del consorzio.

L’attestazione rimane infatti intestata al consorzio stabile, che opera come soggetto economico autonomo.

Aspetto centrale della decisione riguarda l’applicazione dell’art. 67, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui possono essere oggetto di avvalimento soltanto i requisiti maturati dal consorzio “in proprio”.

Secondo il Tribunale, il limite previsto dal comma 7 riguarda i rapporti interni tra il consorzio e le imprese consorziate e non si applica, invece, all’avvalimento concesso a un operatore economico esterno alla struttura consortile.

Di conseguenza, un consorzio stabile può prestare a un’impresa terza la propria attestazione SOA anche quando la qualificazione sia stata conseguita utilizzando i requisiti delle consorziate.

Il TAR ha inoltre escluso che il ricorso ai requisiti delle consorziate determini un avvalimento a cascata.

Il rapporto tra il consorzio stabile e le imprese che ne fanno parte presenta infatti caratteristiche particolari: le consorziate contribuiscono alla qualificazione del consorzio in forza del vincolo consortile, senza che sia necessario stipulare ulteriori contratti di avvalimento.

Dunque quando il consorzio concede la propria qualificazione a un’impresa esterna, non si realizza una successione di avvalimenti tra soggetti distinti.

Resta necessario verificare la validità dell’attestazione SOA, il rispetto delle condizioni previste dall’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 e l’effettiva disponibilità delle risorse tecniche, strumentali e umane che il consorzio si impegna a fornire all’impresa ausiliata.

Quindi il TAR Milano ha confermato la possibilità per i consorzi stabili di concedere in avvalimento a imprese esterne la qualificazione SOA ottenuta anche attraverso il cumulo dei requisiti delle consorziate.

La sentenza chiarisce quindi che il limite relativo ai requisiti maturati “in proprio” opera, secondo l’interpretazione del Tribunale, nell’ambito dei rapporti interni al consorzio, senza impedire l’avvalimento a favore di operatori economici esterni.

Resta tuttavia aperta la questione interpretativa dell’art. 67, comma 7, del Codice, considerato che la disposizione fa riferimento in termini generali ai requisiti posseduti dal consorzio “in proprio”, senza distinguere espressamente tra avvalimento interno ed esterno.