Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3111/2026 detta nuovi limiti all’avvalimento premiale.
L’ausiliaria deve possedere tutti i requisiti, sia di ordine generale che speciale, per poter prestare i requisiti all’ausiliata.
Si rammenta che l’avvalimento premiale è stato formalizzato con il D.Lgs 36/2023 all’articolo 104. La norma oggi ammette che sia possibile stipulare un contratto di avvalimento non solo per ottenere i requisiti necessari alla partecipazione ad una gara, ma anche per migliorare il punteggio dell’offerta tecnica, grazie ai requisiti prestati dalla ditta ausiliaria. La norma impone l’obbligo, per l’ausialiaria di possedere sia i requisiti generali che quelli specifici richiesti dalla legge di gara.
Nel solo caso di avvalimento premiale vi è poi un divieto di partecipazione alla medesima gara dell’ausiliaria e dell’ausiliata. Tale limite è introdotto all’ultimo comma dell’articolo 104, per garantire la tutela della concorrenza nelle procedure.
Il Consiglio veniva chiamato nella controversia in questione, per valutare se le imprese ausiliarie debbano dimostrare il possesso dei requisiti speciali di partecipazione anche quando non eseguono materialmente il servizio.
Il Consiglio riprendendo in toto l’articolo del Codice hanno stabilito che l’impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante “di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 per i servizi e le forniture“. Questa previsione è considerata “in termini assoluti, non distinguendosi tra avvalimento necessario o premiale“, motivando questa decisione con la necessità di garantire l’effettiva serietà dell’istituto.
“È del tutto logico che qualora l’impresa ausiliaria presti al concorrente la propria esperienza pregressa […], tale esperienza debba essere stata acquisita in conformità alla normativa applicabile” questo quanto asserito dal Consiglio.
Il rispetto di questi limiti ha l’obiettivo di impedire che il prestito di competenze diventi un mero espediente formale per scalare le graduatorie senza una reale qualificazione.
La decisione del Consiglio è rilevante in quanto comporta:
- per le stazioni appaltanti, di verificare puntualmente il possesso dei requisiti, anche quelli di ordine speciale, di tutti i soggetti coinvolti;
- per gli operatori economici, di assicurarsi un contratto di avvalimento con un soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura per cui concorre e richiede l’avvalimento premiale.

