Il Presidente dell’ANAC nel Comunicato del 17 gennaio 2023, spiega quando e perché l’iscrizione alle white list è obbligatoria, ai sensi dell’art.1, comma 52 della legge n. 190/2012
Nel caso in cui il bando di gara preveda quale attività oggetto della procedura di affidamento delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipi e che dichiari di eseguirle risulti iscritta all’interno del suddetto elenco.
Il criterio utilizzato dal legislatore per individuare i soggetti tenuti all’iscrizione alla c.d. white list riguarda la tipologia di attività esercitata: infatti il comma 52 si riferisce alle “attività imprenditoriali” maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa, il cui elenco viene dato poi al successivo comma 53. Per tali attività, la comunicazione e l’informazione antimafia sono obbligatoriamente acquisite dai soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 159/2011 attraverso la consultazione del suddetto elenco.
Inoltre gli articoli 2 e 7 del d.P.C.M. del 18 aprile 2013, come aggiornato dal successivo d.P.C.M. 24 novembre 2016 subordinano, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici all’iscrizione all’interno della white list, laddove l’obbligo di iscrizione sorge solo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture che rientrino nelle attività maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa. In questi settori, l’iscrizione alla white list costituisce una modalità particolare di effettuazione delle verifiche antimafia prevista dalla legge.
Le disposizioni non fanno differenza se le attività maggiormente esposte al tentativo di infiltrazione mafiosa siano l’oggetto principale della procedura di gara, oppure costituiscano attività secondarie o accessorie, né a seconda dell’eventuale utenza finale.
Dunque se il bando di gara prevede quale attività oggetto della procedura di affidamento delle attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate all’interno del comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura territorialmente competente e la stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipi e che dichiari di eseguirle risulti iscritta all’interno del suddetto elenco.
Idem nel caso che le attività annoverate dal comma 53 dell’articolo 1 legge n. 190 del 2012 siano strumentali, accessorie o connesse alla prestazione oggetto dell’affidamento.
Come evidenzia ANAC, ragionare diversamente, infatti, porterebbe all’elusione del sistema dei controlli antimafia e della ratio che ne costituisce il fondamento poiché lo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento sarebbe reso possibile solamente attraverso l’espletamento di attività a rischio di infiltrazione mafiosa.
L’elenco di cui al comma 53 dell’articolo 1, cè da ritenersi tassativo e di stretta interpretazione: l’iscrizione alla white list può essere richiesta quale requisito obbligatorio di partecipazione solamente per attività che siano riconducibili alle categorie considerate a rischio.
Inoltre, in quanto requisito di ordine generale attinente alla moralità professionale, deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara, con la conseguenza che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione nel predetto elenco) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara.
Poiché si tratta di un requisito ex lege a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, quali la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della PA, esso non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara. Le eventuali clausole di segno contrario o l’assenza della clausola che imponga, a pena di esclusione, detta iscrizione sono suscettibili di essere sostituite o colmate, attraverso l’eterointegrazione degli atti di gara e ciò in considerazione della natura imperativa e cogente della disciplina relativa agli accertamenti antimafia nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa.
Infine, l’iscrizione alla white list dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all’interno dell’elenco di cui all’articolo 1, comma 53, il quale potrà essere, in base al caso concreto, l’appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di RTI orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.