SOA: E’ obbligo per i bonus edilizi

Il decreto Energia (DL 21/2022) entrato in vigore da qualche giorno, sancisce l’obbligo  per il quale si potrà ottenere il Superbonus solo affidando i lavori ad imprese che applicano i contratti collettivi e in possesso della qualificazione Soa.

I nuovi obblighi si estenderanno agli altri bonus edilizi nel caso in cui si intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito; non entrano in vigore indistintamente per tutti, ma seguono tempistiche differenziate e, in alcuni casi, sono legati all’importo dei lavori e alle modalità di fruizione dell’agevolazione.

L’obiettivo è garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire le frodi collegate ai bonus edilizi.
 

Il disegno di legge approvato contiene anche misure anticrisi, pensate per far fronte ai ritardi: la proroga dei titoli abilitativi e l’estensione delle aree idonee all’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.


Dal 27 maggio, i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila euro, possono essere agevolati solo se affidati ad imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

L’obbligo riguarda sempre il Superbonus, il bonus facciate e il bonus barriere architettoniche. Questo significa che l’adempimento è richiesto sia quando si usufruisce direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi sia quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

 
Nel caso dell’ecobonus e del bonus ristrutturazioni, l’obbligo del contratto collettivo si applica solo quando il contribuente opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
 

Dal 2023, per ottenere le agevolazioni i lavori di importo superiore a 516mila euro dovranno essere affidati ad imprese in possesso della qualificazione Soa. Fino al 30 giugno 2023, sarà sufficiente aver sottoscritto un contratto con uno degli organismi di attestazione. 

L’obbligo dunque vale sia quando si usufruisce direttamente della detrazione in dichiarazione dei redditi sia quando si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Per gli altri bonus edilizi, l’obbligo sussiste solo se si opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Vengono estese le aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici. Sommando le misure approvate, con quelle contenute nel Decreto “Aiuti”, saranno idonee:


1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
 

I termini indicati nei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni ambientali, convenzioni e accordi di lottizzazione, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022, saranno prorogati di un anno.