Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 recante parte il conto alla rovescia per l’applicazione dei nuovi costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
L’Allegato A al decreto del MiTE sostituisce l’Allegato I del Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus) aumentando del 20% tutte le voci di costo indicate.
Si parla di voci di costo e non di prezzario, perché questi valori non devono essere utilizzati per la redazione del computo metrico, ma stanno solo ad indicare il costo massimo ammissibile alla detrazione fiscale.
Il nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica è composto da 5 articoli e un allegato:
- Art. 1. Finalità
- Art. 2. Ambito di applicazione
- Art. 3. Costi massimi ammissibili
- Art. 4. Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – c.d. Ecobonus».
- Art. 5. Aggiornamento ed entrata in vigore
- ALLEGATO A – Costi massimi specifici
I nuovi costi del MiTE si applicano alla tipologia di beni individuata dall’allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all’art. 121, comma 2, del Decreto Rilancio, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione sia di esercizio dell’opzione alternativa (sconto in fattura e cessione del credito).
Va precisato che i nuovi costi massimi non si applicano, però, da subito e il Decreto del MiTE stesso prevede un transitorio e una data di entrata in vigore. In particolare i nuovi costi si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del MiTE stesso.
All’art. 5, comma 2 del Decreto del MiTE è previsto “Il presente decreto, di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana“. Quindi:
- la pubblicazione in Gazzetta è arrivata il 16 marzo 2022;
- il trentesimo giorno successivo è il 15 aprile 2022;
- i costi si applicheranno alle CILAS o altro titolo presentati “successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del MiTE stesso”, quindi dal 16 aprile 2022.
Il nuovo Decreto del MiTE modifica il punto 13 dell’Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 che diventa il seguente.
13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I per gli interventi di seguito indicati:
a) interventi di cui all’art. 119, commi 1 e 2, del decreto Rilancio;
b) interventi che ai sensi del presente allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato;
c) interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’art. 121 del decreto Rilancio.
13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato I.
13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
13.4 Ai sensi dell’art. 119, comma 15, del decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’art. 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Va osservato che rispetto alla precedente versione sparisce l’indicazione dei prezzari da utilizzare. In realtà, l’art. 3, comma 4 del nuovo Decreto del MiTE stabilisce:Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, l’asseverazione di cui al comma 1 certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.