Il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), all’art. 119, comma 14, ha previsto per i tecnici che asseverano o attestano nell’ambito del processo superbonus 110% l’obbligo di assicurazione professionale con particolari caratteristiche. La polizza assicurativa:
- non deve prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- garantire, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti (n alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
- deve prevedere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario.
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 157/2021 (poi abrogato e ripreso integralmente dalla Legge di Bilancio 2022), è stato previsto l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese anche per i bonus edilizi minori che accedono al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
La Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate interpellata sull’argomento ha chiarito che il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Come anticipato è previsto nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale un nuovo provvedimento d’urgenza che, tra le altre cose, riscrive il suddetto art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio che, nella nuova versione, dovrebbe diventare:
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.(…)
In questo modo il tecnico sarà obbligato a stipulare specifica polizza professionale per tutte le attestazioni e asseverazioni di ogni intervento che accede ai bonus edilizi.
Il nuovo provvedimento d’urgenza, senza modificare il primo periodo del comma 14, aggiunge all’art. 119 del Decreto Rilancio il nuovo comma 13-bis.1:
Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.