L’Agenzia delle Entrate ha aperto il canale per la presentazione delle istanze di accesso al cd. “Bonus Restauro edifici storici”. Fino al 28 febbraio 2022 sarà possibile presentare richiesta per il credito d’imposta per le spese sostenute nel 2021, dalle persone fisiche, per interventi conservativi volti alla manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico.
Con l’art. 65-bis del Decreto Legge n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) è stato introdotto un credito d’imposta pari alla metà dei costi sostenuti dalle persone fisiche per interventi edilizi realizzati negli anni 2021 e 2022, volti alla manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico.
Il contributo previsto è pari al 50% dei costi sostenuti, fino a un importo massimo complessivo di 100mila euro per ogni immobile. Il fondo disponibile ammonta a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. I criteri e le modalità di gestione e funzionamento del Fondo sono stati definiti con il decreto 6 ottobre 2021 del ministro della Cultura, adottato di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze.
Oltre che per il restauro degli edifici di interesse storico e artistico, il credito d’imposta può essere richiesto anche per i seguenti interventi:
- realizzazione di impianti che contribuiscono a innalzare il livello di sicurezza;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- conservazione dell’edificio.
Esclusi dall’agevolazione i semplici adeguamenti di natura funzionale e tecnologica.
Si precisa che sono ammessi a beneficiare del bonus le persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolabili, per gli interventi autorizzati, a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
Ricordiamo che le spese devono essere asseverate da un professionista qualificato secondo la
Il credito può essere utilizzato secondo modalità differenti:
- in compensazione tramite modello F24 presentato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui è stato riconosciuto;
- ceduto dal beneficiario, anche parzialmente, a terzi, compresi gli istituti di credito, fermo restando che la cessione non è replicabile. In questo caso è necessario comunicare alla Direzione Generale Archeologia Belle arti e Paesaggio i dati anagrafici e il codice fiscale dell’acquirente, nonché l’importo del credito ceduto. La direzione generale comunicherà poi a entrambe le parti l’accettazione della cessione.
Infine, il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni e con la detrazione prevista dall’articolo 15 del Tuir per il restauro e la manutenzione di beni vincolati.