All’esame del Senato un maxiemendamento al disegno di legge di bilancio 2022 (AS 2448) nel quale confluiranno le principali novità introdotte dai vari emendamenti approvati.
Saltano i requisiti, richiesti per le unifamiliari, dell’Isee e della prima casa e viene introdotta una detrazione del 75%, su soglie modulate, per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e relativi impianti di automazione
La detrazione per il bonus facciate non sarà del 90% ma del 60% a partire dal 2022.
Bonus mobili con soglia ridotta da 16 mila euro a 10 mila euro per il 2022 ma con ulteriore e drastica riduzione a 5 mila euro per i due anni successivi.
Sono previsti correttivi alle varie disposizioni già introdotte nel disegno di legge di bilancio 2022, a partire dalla modifica dei commi, dell’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, concernenti la ripartizione in quote annuali delle detrazioni inerenti all’installazione di impianti fotovoltaici, anche collocati su edifici pertinenziali, che si riduce da cinque a quattro; peraltro, la proroga al 2022 consente un riallineamento delle proroghe riferibili alla detrazione maggiorata del 110% e agli interventi trainati che fruiscono del superbonus.
Altra modifica riguarda la situazione delle unifamiliari (villette) giacché non sono più richieste, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), le condizioni relative all’ottenimento di un Isee inferiore a 25 mila euro, di essere in possesso di una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) presentata entro il 30/09/2021 e che la detta unità abitativa sia destinata ad abitazione principale; la conseguenza è che la detrazione sarà fruibile anche dal prossimo anno per le seconde case, per i ruderi e per altre tipologie, nei limiti indicati dall’art. 119 del dl 34/2020.
Per quanto riguarda le villette è stata ridotta dal 60% al 30% la percentuale dei lavori realizzati alla data del prossimo 30 giugno, al fine di beneficiare della detrazione del 110% per tutte le spese relative ai detti interventi sostenute entro il 31/12/2020. Introdotto l’art. 119-ter, nel corpo del dl 34/2020, con il quale si prevede una detrazione del 75% delle spese sostenute nel prossimo anno (1/1/2022 – 31/12/2022) destinate al superamento e alla eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione indicata, da ripartire in cinque quote annuali, spetta misura indicata (75%) che deve essere applicata a una spesa massima di euro 50 mila per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti con proprio accesso autonomo all’esterno, di euro 40 mila moltiplicati per il numero delle unità collocate all’interno di un edificio composto da due a otto unità immobiliari e di euro 30 mila moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità. Inoltre è stato previsto il raddoppio della spesa su cui calcolare la detrazione del bonus mobili, attualmente fissata a 16 mila euro, che dal 2022 passa a 10 mila, e nei due anni successivi (2023 e 2024) si riduce ulteriormente a 5 mila, niente è stato previsto per il bonus facciate che, a questo punto, si riduce dal 90% al 60%.